PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d),»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell'articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati»;

          c) al comma 3, le parole: «l'obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,

 

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nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.