1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d),»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell'articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati»;
c) al comma 3, le parole: «l'obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis».
1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,